FORSE NON TUTTI SANNO CHE…

FORSE NON TUTTI SANNO CHE…

LA GARANZIA LEGALE PER L’ACQUISTO DI UN BENE NUOVO O USATO

Il Codice del Consumo (Dl. lgs 6 settembre 2005 n. 206) che disciplina le tutele del consumatore per l’acquisto dei beni di consumo, è stato innovato dal D.lgs 170 del 4 novembre 2021 in attuazione della Direttiva UE 2019/771 sulla vendita dei beni e dette nuove disposizioni si applicano ai nuovi contratti stipulati dopo il 1^ gennaio 2022.

In primo luogo è stato profondamente modificato il contenuto dell’art. 128 ampliando la portata di applicabilità della norma nonché le definizioni.

Si segnala, in particolare, la NON applicabilità della normativa ai beni oggetto di vendita forzata o venduti dalle autorità giudiziarie (ad esempio gli immobili venduti all’asta). Quanto alle forniture di contenuti digitali o servizi digitali, si applicano le disposizioni di attuazione della Direttiva UE 2019/770.

Le stesse norme si applicano anche ai beni usati tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa anche nel caso in cui siano venduti ina ste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione del consumatore informazioni chiare e complete circa la inapplicabilità delle disposizioni del codice del consumo nel capo che interessa.

La durata della garanzia è stata mantenuta in 2 anni che decorrono dal momento in cui il difetto di conformità si è manifestato; la novità è rappresentata però dal fatto di non essere più previsto un termine di decadenza per la denuncia dei difetti al venditore (prima obbligatoria nel termine di 2 mesi dalla data in cui il difetto era scoperto) ma solo un termine di prescrizione dell’azione diretta a far accertare i difetti non dolosamente occultati deve essere esercitata (termine di prescrizione dell’azione) ossia 26 mesi dalla CONSEGNA DEL BENE. (art. 133 nuovo testo).

È previsto che, nel caso di beni usati, le parti possano limitare la durata della responsabilità del venditore e il termine di prescrizione ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Altre novità riguardano l’introduzione del capo I bis relativo ai contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali, con specifica indicazione dell’ambito di applicazione e definizioni, esclusioni, rimedi per i difetti e la mancata fornitura, responsabilità del professionista, diritto di regresso etc..

È stato discusso nella seduta del 23 febbraio 2023 il Decreto Legislativo finalizzato a mettere in campo strategie di contrasto alle insidie proprie degli attuali metodi di contrattazione a distanza (on line), caratterizzati dalla mancanza di contatti interpersonali diretti tra venditori (o fornitori di servizi) e i consumatori. 

Il suddetto testo è stato pubblicato come DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26 

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. (23G00033) (GU Serie Generale n.66 del 18-03-2023)

Con entrata in vigore del provvedimento al 02/04/2023.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/18/23G00033/sg

Info sull'autore

Chiara Maestri editor

Chiara Maestri è nata a Pavullo nel Frignano nel 1971. Ha compiuto gli studi classici conseguendo il Diploma di Maturità presso il Ginnasio-Liceo “Ludovico Antonio Muratori” di Modena. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena ed ha conseguito l’abilitazione alla professione presso la Corte d’Appello di Bologna. E’ iscritta all’Albo dell’ Ordine degli Avvocati di Modena. È pure iscritta alle liste degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati Di Modena. Già Professionista Delegato alle Vendite Immobiliari dal Tribunale di Modena.

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    Avvocato Chiara Maestri