Forse non tutti sanno che… non esiste solo la SIAE

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Tutela del diritto d’autore

La legge sul diritto d’autore legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, disciplina la tutela delle «opere dell’ingegno di carattere creativo», che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Con l’evoluzione delle nuove tecnologie dell’informazione, la tutela è stata estesa anche alle opere fotografiche, ai programmi per elaboratore, alle banche dati e alle creazioni di disegno industriale.

Nell’impostazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886), fatta propria dalla legislazione italiana, la tutela del diritto d’autore comprende sia i diritti morali relativi alla personalità dell’autore, sia i diritti patrimoniali esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.

Il diritto d’autore sorge a titolo originario per il solo fatto della creazione dell’opera.

I diritti morali sono rivolti alla tutela della personalità dell’autore e restano in capo all’autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.

Comprendono principalmente:

il diritto alla paternità dell’opera (art. 20);
il diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera (art. 20);
il diritto di pubblicazione dell’opera o del ritiro della stessa dal commercio (art. 142).

I principali diritti riconosciuti all’autore relativamente all’utilizzazione economica dell’opera (Capo III, Sezione I) sono:

il diritto di riproduzione;
il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera;
il diritto di diffusione;
il diritto di distribuzione;
il diritto di elaborazione dell’opera.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge.

Nell’ordinamento italiano l’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore, il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, la riscossione dei compensi per diritto d’autore e la ripartizione tra gli aventi diritto è svolta in via esclusiva dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e dagli altri organismi di gestione collettiva di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo. 15 marzo 2017, n. 35.

L’elenco aggiornato degli organismi di gestione collettiva ed entintà di gestione indipendente (quindi alternativi alla SIAE) lo potete trovare sul sito dell’AGCOM cui sono sono attribuite specifiche funzioni in materia di tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale per quanto riguarda il commercio elettronico e l’ambiente digitale, nonché la vigilanza sugli organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo del 13 marzo 2017, n 35.

www.agcom.it

Info sull'autore

Chiara Maestri editor

Chiara Maestri è nata a Pavullo nel Frignano nel 1971. Ha compiuto gli studi classici conseguendo il Diploma di Maturità presso il Ginnasio-Liceo “Ludovico Antonio Muratori” di Modena. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena ed ha conseguito l’abilitazione alla professione presso la Corte d’Appello di Bologna. E’ iscritta all’Albo dell’ Ordine degli Avvocati di Modena. È pure iscritta alle liste degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati Di Modena. Già Professionista Delegato alle Vendite Immobiliari dal Tribunale di Modena.

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    Avvocato Chiara Maestri