Gratuito patrocinio non si significa “avvocato d’ufficio”; l’avvocato è quello scelto “di fiducia” dal cliente il quale però chiede allo Stato di “pagarlo” trovandosi in una condizione economico-reddituale svantaggiata.
Il Patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. n. 115/2002
CHI PUO’RICHIEDERLO: Può richiedere l’ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01.
Se l’interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Il calcolo del reddito non deve limitarsi allla sola voce del “reddito imponibile” come risultante dalla dichiarazione dei redditi ma deveve considerare anche tutti i redditi indicati all’art. 76 comma 3 DPR 115/2002 che dispone che “AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO, SI TIENE CONTO ANCHE DEI REDDITI CHE PER LEGGE SONO ESENTI DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) O CHE SONO SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D’IMPOSTA, OVVERO AD IMPOSTA
SOSTITUTIVA”.
Quindi vanno considerati il reddito derivamnte da contratto di locazione soggetto a imposta cedolare secca, i proventi da investimenti finanziari etc…
Le condizioni per l’ammissione al beneficio devono essere riconfermate al Giudice per ogni anno di durata della causa; devono, cioè, sussistere sia nel momento introduttivo sia in quello finale.
In caso di soccombenza nel giudizio, il soggetto ammesso al beneficio si troverà a dover corrispondere le spese nel caso di condanna.
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