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LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO INSERITE IN SENTENZA STRANIERA NON TRASCRITTA

Tribunale Modena, sez. II, 07/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.07/02/2017), n. 1625

 

Il Tribunale di Modena, col provvedimento in commento, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, contenute nella sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina, ma non trascritta in Italia, con riguardo ai provvedimenti alimentari in favore dei figli.

Questi i punti cardine del provvedimento.

 

È principio consolidato che, ai sensi dell’art. 28 L. 218/1995 “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”.

 

Il matrimonio celebrato all’estero dai genitori della prole minorenne, quindi, deve considerarsi valido in Italia anche se non trascritto ai sensi dell’art. 19 del DPR 3 novembre 200 n. 396 e lo stesso dicasi per la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale straniero, che, pure non trascritta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 61 L. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del Giudice che l’ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia, della non pendenza di altro procedimento con il medesimo oggetto e le stesse parti instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all’ordine pubblico.

 

Ciò posto, esiste il diritto della ricorrente di ottenere la modifica del provvedimento reso dal Tribunale ucraino, con riguardo alla revisione del contributo al mantenimento della prole minorenne, da parte del Tribunale di Modena.

Infatti, ai sensi dell’art. 12 quater L. 898/70 si radica la competenza giurisdizionale del Tribunale di Modena poiché che la ricorrente e le figlie risiedono stabilmente in Italia nella provincia di Modena da tempo.

 

Il Tribunale di Modena, inoltre, quale Giudice investito della modifica delle condizioni di divorzio, ha la facoltà di pronunciarsi non soltanto sui rapporti personali tra i coniugi bensì anche sulle questioni incidentali ad essi ricollegate, tra quali rientrano quelle in materia alimentare anche con riguardo ai rapporti verso i figli.

 

Infine, il Giudice italiano può valutare, ai sensi degli artt. 337 quinquies c.c. e 5 e 6 L. 898/70, presupposti e circostanze già esistenti al momento della decisione straniera che non siano state considerate secondo la legislazione straniera ovvero il sopravvenuto mutamento delle circostanze, ai fini della richiesta revisione, con conseguente applicazione della legge italiana alla fattispecie.

 

IL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’ E LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Tribunale di Modena, sezione II, con sentenza del 15 giugno 2006, ha affrontato una questione interessante seppur raramente affrontata, relativa alla possibilità di esercitare, all’interno del procedimento di convalida di sfratto per morosità, l’azione di accertamento della risoluzione di diritto ormai verificatasi in conseguenza della operatività di una clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di locazione ad uso abitativo.

Questa la massima: “In materia di procedimento per convalida di sfratto, sono ammissibili non soltanto le pronunce costitutive di risoluzione, ma altresì le azioni di mero accertamento, quali quelle relative all’avvenuta risoluzione della locazione per effetto della clausola risolutiva espressa, di cui il locatore dichiari di avvalersi”.

Questa massima è stata efficacemente commentata dal Dott. Antonio Scarpa, in un interessante articolo apparso su Giurisprudenza di Merito, fasc. 4, 2007, pag. 978, che tenterò di riassumere.

Secondo un approccio unanimemente condiviso, nell’intimazione di sfratto per morosità è implicita, ancorché non sia stata formulata espressamente dal locatore, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore rispetto all’obbligazione fisionomica di pagamento del canone; tant’è che, all’esito del giudizio a cognizione ordinaria, susseguito al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., il giudice dovrà comunque statuire su tale tacita domanda di risoluzione. L’azione di sfratto per morosità tende, quindi, per sua essenza al conseguimento di un provvedimento di rilascio del bene locato, avente natura costitutiva, perché diretto a risolvere il rapporto locatizio.

Con l’intimazione di sfratto per morosità è consentito esercitare l’azione tesa a far accertare l’avvenuta risoluzione di diritto della locazione per essersi avverata una condizione risolutiva espressa.

Ciò significa che, laddove il contratto di locazione preveda una clausola risolutiva espressa per l’evento del mancato pagamento del canone alle scadenze, il locatore potrà dichiarare inequivocabilmente di volersi avvalere di tale clausola (art. 1456 2° comma c.c.) – condizione che si realizza facendo già un esplicito riferimento alla suddetta clausola nell’atto di intimazione, ottenendo, in tal modo, l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto per essersi avverata la condizione risolutiva espressa.

In caso contrario, ossia quando non si possa evincere dall’intimazione di sfratto per morosità questa intenzione, il Giudice dovrà “pesare” la gravità dell’inadempimento e dichiarare la risoluzione giudiziale.

In sostanza, dunque, quando il locatore abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, verrà meno il potere discrezionale del Giudice di accertare se l’inadempimento sia sufficientemente grave e idoneo a giustificare la risoluzione.

Molto importante il principio secondo cui, la circostanza che il locatore, anche dopo la dichiarazione ex art. 1456 c.c. 2° comma, abbia continuato a percepire alle successive scadenze il canone di locazione nella misura dovuta, non può mai costituire comportamento univoco di tacita acquiescenza alla pregressa morosità, idoneo ad escludere la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa, poiché il conduttore ha sempre e comunque l’obbligo di versare il corrispettivo della locazione – ex art. 1591 c.c.,  anche in caso di mora nella restituzione del bene (cfr. Cassazione Civile 11/10/2000 n. 13525).

Rimangono inefficaci, per principio, l’offerta o il pagamento del canone scaduto, fatti dal conduttore successivamente alla notificazione della intimazione di sfratto per morosità, allorché il locatore si sia ormai avvalso della clausola risolutiva espressa. Però, come già detto, il pagamento dei canoni arretrati, effettuato dopo l’intimazione dello sfratto per morosità, dovrebbe, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, far venir meno, per un impedimento di natura meramente processuale, la possibilità di pronunciare la convalida.

In ipotesi di locazione abitativa, tuttavia, il conduttore, per quanto oberato dal carico di una clausola risolutiva espressa, ha salva la possibilità di sanare in giudizio la morosità in forza dell’art. 55, l. n. 392 del 1978: se però il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, il giudice emette comunque convalida, dichiarando risolto il rapporto locatizio.

In generale, quando è chiamata a funzionare una clausola risolutiva espressa del contratto di locazione per morosità, ai fini della verifica della avvenuta risoluzione da dichiarare nella sentenza finale, il giudice dovrà disinteressarsi del comportamento osservato dal conduttore dopo la formulazione della domanda, essendo il giudizio di gravità dell’inadempimento maturato vincolato all’ossequio della preventiva ponderazione pattizia.

Si segnalano, conformi: Tribunale Milano, sez. XIII, 27/02/2015, n. 2669

 

Avvocato Chiara Maestri