Tribunale Modena, sez. II, 07/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.07/02/2017), n. 1625
Il Tribunale di Modena, col provvedimento in commento, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, contenute nella sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina, ma non trascritta in Italia, con riguardo ai provvedimenti alimentari in favore dei figli.
Questi i punti cardine del provvedimento.
È principio consolidato che, ai sensi dell’art. 28 L. 218/1995 “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”.
Il matrimonio celebrato all’estero dai genitori della prole minorenne, quindi, deve considerarsi valido in Italia anche se non trascritto ai sensi dell’art. 19 del DPR 3 novembre 200 n. 396 e lo stesso dicasi per la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale straniero, che, pure non trascritta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 61 L. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del Giudice che l’ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia, della non pendenza di altro procedimento con il medesimo oggetto e le stesse parti instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all’ordine pubblico.
Ciò posto, esiste il diritto della ricorrente di ottenere la modifica del provvedimento reso dal Tribunale ucraino, con riguardo alla revisione del contributo al mantenimento della prole minorenne, da parte del Tribunale di Modena.
Infatti, ai sensi dell’art. 12 quater L. 898/70 si radica la competenza giurisdizionale del Tribunale di Modena poiché che la ricorrente e le figlie risiedono stabilmente in Italia nella provincia di Modena da tempo.
Il Tribunale di Modena, inoltre, quale Giudice investito della modifica delle condizioni di divorzio, ha la facoltà di pronunciarsi non soltanto sui rapporti personali tra i coniugi bensì anche sulle questioni incidentali ad essi ricollegate, tra quali rientrano quelle in materia alimentare anche con riguardo ai rapporti verso i figli.
Infine, il Giudice italiano può valutare, ai sensi degli artt. 337 quinquies c.c. e 5 e 6 L. 898/70, presupposti e circostanze già esistenti al momento della decisione straniera che non siano state considerate secondo la legislazione straniera ovvero il sopravvenuto mutamento delle circostanze, ai fini della richiesta revisione, con conseguente applicazione della legge italiana alla fattispecie.
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