Nel caso in esame, uno dei debitori aveva proposto opposizione rilevando che nel fascicolo di causa della procedura esecutiva immobiliare, era stata depositata una copia del ricorso-decreto ingiuntivo scansionata ma mancante della pagina contenente la condanna del debitore al pagamento della somma richiesta in monitorio.
Secondo l’opponente tale mancanza determinava la violazione del disposto dell’art. 557 c.p.c. non potendo considerarsi sufficiente la sola produzione del ricorso e della formula esecutiva.
Il Giudice della esecuzione presso il Tribunale di Modena, accoglieva l’opposizione sulla scorta dei principi di seguito riportati:
“[…]L’art.557 co.3° prevede che “Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.”
Risulta evidente che tale effetto è direttamente disposto dalla legge, riguarda ciascuno degli atti ivi indicati ed ha riguardo esclusivo al mancato rispetto del termine, senza alcuna distinzione fra le cause dell’omissione.
E’ certo, poi, che un vizio di tal genere, a differenza della nullità, non è suscettibile di sanatoria ex art.156 co.3° cpc. Esso appartiene, in realtà, alla categoria delle decadenze processuali, per le quali il rimedio in astratto invocabile è quello dell’art.153 co.2 cpc; che però non può trovare in concreto applicazione, poiché l’errore nella scannerizzazione è certamente imputabile alla parte“.
Si allega copia del provvedimento di estinzione: Tribunale di Modena 3.11.18
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