L’omissione del deposito del titolo esecutivo nella cancelleria del tribunale, configura un vizio non suscettibile di sanatoria che appartiene alla categoria delle decadenze ex art. 153 comma 2 c.p.c. Tribunale di Modena, 3 novembre 2018 Dott. Michele Cifarelli

L’omissione del deposito del titolo esecutivo nella cancelleria del tribunale, configura un vizio non suscettibile di sanatoria che appartiene alla categoria delle decadenze ex art. 153 comma 2 c.p.c. Tribunale di Modena, 3 novembre 2018 Dott. Michele Cifarelli

Nel caso in esame, uno dei debitori aveva proposto opposizione rilevando che nel fascicolo di causa della procedura esecutiva immobiliare, era stata depositata una copia del ricorso-decreto ingiuntivo scansionata ma mancante della pagina contenente la condanna del debitore al pagamento della somma richiesta in monitorio.

Secondo l’opponente tale mancanza determinava la violazione del disposto dell’art. 557 c.p.c. non potendo considerarsi sufficiente  la sola produzione del ricorso e della formula esecutiva.

Il Giudice della esecuzione presso il Tribunale di Modena, accoglieva l’opposizione sulla scorta dei principi di seguito riportati:

[…]L’art.557 co.3° prevede che “Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.”
Risulta evidente che tale effetto è direttamente disposto dalla legge, riguarda ciascuno degli atti ivi indicati ed ha riguardo esclusivo al mancato rispetto del termine, senza alcuna distinzione fra le cause dell’omissione.
E’ certo, poi, che un vizio di tal genere, a differenza della nullità, non è suscettibile di sanatoria ex art.156 co.3° cpc. Esso appartiene, in realtà, alla categoria delle decadenze processuali, per le quali il rimedio in astratto invocabile è quello dell’art.153 co.2 cpc; che però non può trovare in concreto applicazione, poiché l’errore nella scannerizzazione è certamente imputabile alla parte“.

Si allega copia del provvedimento di estinzione: Tribunale di Modena 3.11.18

 

Info sull'autore

Chiara Maestri editor

Chiara Maestri è nata a Pavullo nel Frignano nel 1971. Ha compiuto gli studi classici conseguendo il Diploma di Maturità presso il Ginnasio-Liceo “Ludovico Antonio Muratori” di Modena. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena ed ha conseguito l’abilitazione alla professione presso la Corte d’Appello di Bologna. E’ iscritta all’Albo dell’ Ordine degli Avvocati di Modena. È pure iscritta alle liste degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati Di Modena. Già Professionista Delegato alle Vendite Immobiliari dal Tribunale di Modena.

    Lascia una risposta

    Avvocato Chiara Maestri