L’art. 712 del C.p.c. riguarda il contenuto della domanda per interdizione o inabilitazione – che si propongono con ricorso al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio, stabilisce che in esso debbano essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.
La legge sulle Unioni Civili, al comma 47 dell’articolo 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, nel modificare l’articolo 712, comma 2, ha disposto il riconoscimento a ciascun convivente di fatto di essere indicato nella domanda per l’interdizione o inabilitazione del partner.
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