La condizione del non vedente è disciplinata da una legge speciale
ossia la LEGGE 3 febbraio 1975, n. 18 rubricata “Provvedimenti a favore dei
ciechi”.
Ho esaminato
la normativa e la prassi in riferimento alla richiesta di un cliente al quale
era stato chiesto di redigere a far sottoscrivere al non vedente, un contratto
di comodato.
Sul documento
di identità del proprietario risultava la dicitura “impossibilitato a firmare”.
La domanda
quindi era
La legge
speciale sopra citata si compone di soli quattro articoli e stabilisce che: “La
persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi
causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire,
purchè non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416
del codice civile (articolo 1).
Da ciò ne
consegue che la firma la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna
assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle
obbligazioni e delle responsabilità connesse. Resta ferma il divieto di cui
all’articolo 604, ultimo comma, del codice civile (si tratta della redazione
del testamento segreto che è precluso a chi non possa leggere) (articolo2)..
La persona affetta
da cecità ha la facoltà di chiedere di essere assistita da altro soggetto, nel
compimento degli atti di cui all’articolo 2, o a partecipare alla loro
redazione, nei limiti indicati dall’interessato, altra persona cui egli accordi
la necessaria fiducia.
La persona
che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un
atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo
ad essa le parole “il testimone”. La persona che, ai sensi del primo
comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la
firma del cieco, la propria, premettendo le parole “partecipante alla
redazione dell’atto”.
Ai sensi
dell’art. 4 poi, Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre
la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può
sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento
con la formula “impossibilitato a sottoscrivere”.
Nei casi
previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l’intervento e la
sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell’articolo 3.
Dal punto di
vista amministrativo diversi Comuni prevedono espressamente le ipotesi del non
vedente che richieda un documento di identità o compia un atto amministrativo.
In tal caso, per coloro che non sanno o non possono
firmare a causa di motivi di salute, sono possibili forme alternative di
autentica o dichiarazione.
Inoltre per coloro che non possono recarsi di persona presso
l’Ufficio Anagrafe, è possibile richiedere che la procedura sia svolta presso
il proprio domicilio
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del
dichiarante e della sua capacità d’intendere e di
volere.
Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a
lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
Diversamente, la dichiarazione di chi si trovi in una
situazione di impedimento TEMPORANEO, per ragioni connesse allo stato di salute
(ad esempio a causa di malattia temporanea conseguente un incidente stradale),
è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli
o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del
dichiarante.
All’interno della dichiarazione deve essere espressamente
indicata anche l’esistenza dell’impedimento a firmare da parte
dell’interessato
Le procedure relative a persone che non possono
sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di
dichiarazioni fiscali (art.4 d.P.R. 445/2000).
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