La condizione del non vedente è disciplinata da una legge speciale ossia la LEGGE 3 febbraio 1975, n. 18 rubricata “Provvedimenti a favore dei ciechi”.
Ho esaminato la normativa e la prassi in riferimento alla richiesta di un cliente al quale era stato chiesto di redigere a far sottoscrivere al non vedente, un contratto di comodato.
Sul documento di identità del proprietario risultava la dicitura “impossibilitato a firmare”.
La domanda quindi era
La legge speciale sopra citata si compone di soli quattro articoli e stabilisce che: “La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purchè non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile (articolo 1).
Da ciò ne consegue che la firma la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse. Resta ferma il divieto di cui all’articolo 604, ultimo comma, del codice civile (si tratta della redazione del testamento segreto che è precluso a chi non possa leggere) (articolo2)..
La persona affetta da cecità ha la facoltà di chiedere di essere assistita da altro soggetto, nel compimento degli atti di cui all’articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall’interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.
La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole “il testimone”. La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole “partecipante alla redazione dell’atto”.
Ai sensi dell’art. 4 poi, Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula “impossibilitato a sottoscrivere”.
Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l’intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell’articolo 3.
Dal punto di vista amministrativo diversi Comuni prevedono espressamente le ipotesi del non vedente che richieda un documento di identità o compia un atto amministrativo.
In tal caso, per coloro che non sanno o non possono firmare a causa di motivi di salute, sono possibili forme alternative di autentica o dichiarazione.
Inoltre per coloro che non possono recarsi di persona presso l’Ufficio Anagrafe, è possibile richiedere che la procedura sia svolta presso il proprio domicilio
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante e della sua capacità d’intendere e di volere.
Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
Diversamente, la dichiarazione di chi si trovi in una situazione di impedimento TEMPORANEO, per ragioni connesse allo stato di salute (ad esempio a causa di malattia temporanea conseguente un incidente stradale), è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
All’interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l’esistenza dell’impedimento a firmare da parte dell’interessato
Le procedure relative a persone che non possono sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di dichiarazioni fiscali (art.4 d.P.R. 445/2000).
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