Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 16 luglio 2020
La pronuncia trae origine dalla vicenda nella quale la moglie separata
notificava al marito un atto di precetto col quale era richiesto il pagamento
di somme, a suo dire derivanti dagli impegni assunti in separazione, omettendo
però la notifica del verbale di separazione consensuale e notificando, quale
titolo esecutivo, soltanto l’atto di omologa munito della formula esecutiva.
Il marito proponeva rituale opposizione all’esecuzione e agli atti
esecutivi rilevando la nullità dell’atto di precetto notificato per omessa
contestuale notifica del titolo esecutivo che, nel caso di specie, è costituito
dal verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale in composizione
collegiale.
Secondo la tesi del marito recepita in
toto dal Tribunale, detto titolo rappresenta una
fattispecie complessa – ossia formata da due elementi, verbale di separazione e
decreto di omologa, che viene ricompresa nella categoria dei titoli esecutivi
di cui al comma 2° n. 3 dell’art. 474 c.p.c.
Il solo decreto di omologa, che non regolamenta i rapporti sostanziali
tra le parti e non indica quali siano i diritti e gli obblighi scaturiti dalla
separazione, non può essere considerato titolo per l’esecuzione forzata,
neppure ai sensi del n. 1 del comma secondo del sopra citato articolo.
Pertanto, la notifica del solo decreto di omologazione della
separazione, come avvenuto nel caso di specie, non soddisfa il dettato di cui
all’art. 479 c.p.c. secondo il quale l’esecuzione forzata deve essere preceduta
dalla notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La richiamata nullità, poi, non è neppure sanabile ai sensi dell’art.
156 ultimo comma c.p.c. e
ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far
valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479, comma 1, c.p.c.; sia
quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex
art. 615 cod. proc. civ.
Il Tribunale di Reggio Emilia, anche
sulla scorta di quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza
n. 23894/2012, ha ritenuto non correttamente notificato il titolo esecutivo
considerando che “il decreto di omologa non costituisce alcun obbligo a
carico delle parti” e rilevando che detta nullità non è sanabile ai sensi dell’art.
156 c.p.c. ultimo comma.
Di conseguenza ha sospeso l’efficacia
del titolo esecutivo e rinviato la causa per discussione orale.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Correlati