IN TEMA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI TROVA APPLICAZIONE LA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 8 L. 898/1970 RICHIAMATO DALL’ART. 3 L. 219/2012 (ORDINE DIRETTO AL DATORE DI LAVORO).

IN TEMA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI TROVA APPLICAZIONE LA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 8 L. 898/1970 RICHIAMATO DALL’ART. 3 L. 219/2012 (ORDINE DIRETTO AL DATORE DI LAVORO).

Tribunale di Modena in composizione collegiale, decreto del 22 luglio 2020

Con la pronuncia in esame, il Tribunale ha risolto un dubbio interpretativo che mi ero posta visto il dibattito giurisprudenziale in materia: nel caso di mantenimento di figli nati fuori del matrimonio, è ammessa l’applicazione diretta della disciplina prevista dall’art. 8 della Legge divorzio o è necessario richiedere l’intervento (anche eventualmente preliminare) del Giudice.

Poiché non avevo trovato pronunce in tale senso avevo avanzato la domanda – ai sensi dell’art. 3 della L. 219/2012, di ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.

Il Collegio ha così disposto: “ritenuto che la richiesta di versamento diretto al datore di lavoro sia inammissibile in quanto, in caso di inadempimento, la parte potrà direttamente avvalersi della procedura prevista dall’art. 8 l. n. 898/1970, richiamato dell’art. 3, l. n. 219/2012…[….]”.

L’uso, da parte del Collegio, dell’avverbio “direttamente” è tale da dirimere ogni dubbio.

Come noto la soluzione non è univoca; alcuni Tribunali considerano pacifico il ricorso alla procedura di cui all’art. 8 Legge divorzio (Cfr. Tribunale di Catania 22 gennaio 1994), altri (Cfr. Tribunale di Bari 25 marzo 2014) ritengono che spetti sempre al Giudice l’adozione di strumenti di garanzia dei crediti in questione.

Il Tribunale di Roma, poi, fornisce una terza diversa soluzione ritenendo che l’art. 3 L. 219/2012 configuri un modello completamente nuovo, applicabile a garanzia degli assegni di mantenimento dovuti per tutti i figli, indipendentemente dalla relazione tra i genitori e quindi preveda: l’inadempimento dell’obbligato, il ricorso al Giudice che può emettere l’ordine, l’azionabilità – una volta ottenuto l’ordine giudiziale di distrazione, della procedura di cui all’art. 8 L. divorzio con conseguente possibilità di azione diretta esecutiva nei confronti del terzo inadempiente (cfr. Tribunale di Roma7 gennaio 2015).

La Corte di Appello di Milano, confermando la giurisprudenza del Tribunale ordinario, con provvedimento del 20 marzo 2018, ha sancito che la procedura di cui all’art. 156 c.c. debba trovare applicazione solamente nel caso di separazione di genitori coniugati mentre nel caso di figli di genitori non coniugati si applichi  l’art. 3 L. 219/2012 nel senso di ritenere ammissibile il ricorso immediato alla procedura di cui all’art. 8 L. divorzio con la conseguenza che, nel caso di inadempimento al pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della prole, il genitore non obbligato non deve rivolgersi al giudice ma ha la facoltà di rivolgersi direttamente al terzo dopo la costituzione in mora del genitore onerato, chiedendo il versamento dell’assegno e dandone contestualmente notizia all’inadempiente.

Ove poi il terzo non adempia a sua volta, l’interessato ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il recupero del dovuto.

La procedura da seguire sarà dunque questa: messa in mora del debitore, notifica del titolo esecutivo al terzo con raccomandata, comunicazione al debitore dell’avvenuta notifica al terzo con invito a provvedere direttamente.

Info sull'autore

Chiara Maestri editor

Chiara Maestri è nata a Pavullo nel Frignano nel 1971. Ha compiuto gli studi classici conseguendo il Diploma di Maturità presso il Ginnasio-Liceo “Ludovico Antonio Muratori” di Modena. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena ed ha conseguito l’abilitazione alla professione presso la Corte d’Appello di Bologna. E’ iscritta all’Albo dell’ Ordine degli Avvocati di Modena. È pure iscritta alle liste degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati Di Modena. Già Professionista Delegato alle Vendite Immobiliari dal Tribunale di Modena.

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    Avvocato Chiara Maestri