Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 16 luglio 2020
La pronuncia trae origine dalla vicenda nella quale la moglie separata notificava al marito un atto di precetto col quale era richiesto il pagamento di somme, a suo dire derivanti dagli impegni assunti in separazione, omettendo però la notifica del verbale di separazione consensuale e notificando, quale titolo esecutivo, soltanto l’atto di omologa munito della formula esecutiva.
Il marito proponeva rituale opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi rilevando la nullità dell’atto di precetto notificato per omessa contestuale notifica del titolo esecutivo che, nel caso di specie, è costituito dal verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale in composizione collegiale.
Secondo la tesi del marito recepita in toto dal Tribunale, detto titolo rappresenta una fattispecie complessa – ossia formata da due elementi, verbale di separazione e decreto di omologa, che viene ricompresa nella categoria dei titoli esecutivi di cui al comma 2° n. 3 dell’art. 474 c.p.c.
Il solo decreto di omologa, che non regolamenta i rapporti sostanziali tra le parti e non indica quali siano i diritti e gli obblighi scaturiti dalla separazione, non può essere considerato titolo per l’esecuzione forzata, neppure ai sensi del n. 1 del comma secondo del sopra citato articolo.
Pertanto, la notifica del solo decreto di omologazione della separazione, come avvenuto nel caso di specie, non soddisfa il dettato di cui all’art. 479 c.p.c. secondo il quale l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La richiamata nullità, poi, non è neppure sanabile ai sensi dell’art. 156 ultimo comma c.p.c. e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479, comma 1, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
Il Tribunale di Reggio Emilia, anche sulla scorta di quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 23894/2012, ha ritenuto non correttamente notificato il titolo esecutivo considerando che “il decreto di omologa non costituisce alcun obbligo a carico delle parti” e rilevando che detta nullità non è sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. ultimo comma.
Di conseguenza ha sospeso l’efficacia del titolo esecutivo e rinviato la causa per discussione orale.
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