Si moltiplicano le sentenze di merito che fanno chiarezza sui diritti ed obblighi del condomino che intenda distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
Vediamone alcune.
Tribunale Torino sez. VIII, 28/06/2021, n.3265
In tema di distacco dal sistema di riscaldamento centralizzato nei condomini possono essere individuate tre ipotesi:
a) distacco unilaterale, quando l’interessato abbia dimostrato che dal distacco non siano derivati né aggravi di spese per i residui fruitori dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio;
b) autorizzazione dell’assemblea dei condomini al distacco, eventualmente modificando gli obblighi gravanti sui compartecipi in base al regolamento di condominio;
c) possibilità di distacco espressamente consentita dal regolamento di condominio.
Non è quindi necessaria la delibera assembleare che autorizzi preventivamente il singolo condomino al distacco quando questi faccia valere l’ipotesi di cui alla lettera a) di distacco nella ricorrenza dei presupposti tecnici richiesti dalla legge.
La posizione del condòmino che si sia distaccato dall’impianto centrale di riscaldamento e la sua partecipazione alle spese vanno così riassunte:
egli partecipa alle spese di manutenzione e conservazione dell’impianto in quanto comproprietario ex art. 1123 c.c.;
non partecipa alle spese di utilizzo del riscaldamento nella parte riferibile alla quota volontaria e involontaria in quanto distaccato nella ricorrenza dei presupposti dell’art. 1118 ultimo comma c.c.. Conseguentemente va esonerato dalle spese di riscaldamento diverse da quelle di manutenzione e conservazione.
Fonte:
Redazione Giuffrè 2021
Al contrario: secondo il Tribunale di Genova sez. III, 13/01/2021, n.34 qualora si accerti, a seguito del distacco, a mezzo di idonea consulenza tecnica d’ufficio, uno squilibrio in tema di consumo involontario, questo dovrà comunque essere a carico anche del distaccato.
Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dal distacco non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall’obbligo del pagamento delle spese per il suo uso.
“Per contro, in relazione all’accertamento di un eventuale aggravio di spesa a carico degli altri condomini conseguente al distacco operato dagli attori T.A., T. S. e M.G., il ctu ha osservato nella propria relazione che “il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento operato dagli intt. 14-15-16 comporta un aggravio di spese per i restanti utenti rimasti allacciati qualora gli utenti distaccati non partecipino alle spese di consumo associate alle perdite passive dell’impianto ed alle spese di manutenzione“.
Alla luce delle osservazioni del Ctu, che la scrivente ritiene adeguatamente motivate nonché pienamente condivisibili deve, pertanto, concludersi che il distacco operato dagli attori possa essere ritenuto legittimo solo ed esclusivamente nella misura in cui gli stessi, oltre che partecipare alle spese di manutenzione dell’impianto, si facciano carico delle spese di consumo associate alle perdite passive dell’impianto che, ad oggi, alle luce della normativa vigente corrispondono alla parte relativa ai consumi involontari di combustibile.
Invero non tutto quanto viene speso in termini di energia primaria (combustibile) è dipendente dall’effettivo utilizzo dell’impianto: infatti una quota parte della stessa viene spesa solo per compensare le dissipazioni energetiche che sono inevitabilmente connesse al processo. Ed è appunto tale quota relativa alle dissipazioni energetiche che deve essere ripartita tra tutti i condomini indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’impianto centralizzato, ivi compresi i condomini distaccatisi: operando diversamente infatti si avrebbe un pregiudizio economico per i condomini rimasti allacciati”.
Tribunale Venezia sez. I, 26/07/2021, n.1506
Obblighi contributivi del condòmino in caso di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato
Ogni condòmino può distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare dall’impianto termico centralizzato, senza necessità di autorizzazione od approvazione dell’assemblea, purché il suo distacco non comporti un notevole squilibrio di funzionamento dell’impianto, né un aggravio di spesa per gli altri condomini. A ciò aggiungasi che il condomino che abbia provveduto a distaccarsi è comunque tenuto al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Fonte:
Redazione Giuffrè 2021
Tribunale Cosenza sez. I, 19/07/2021, n.1657
Rinuncia o distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato nei condomini
In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l’obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all’unanimità , il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l’indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all’impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale.
Fonte:
Redazione Giuffrè 2021