Tribunale di Modena in
composizione collegiale, decreto del 22 luglio 2020
Con la pronuncia in esame, il Tribunale
ha risolto un dubbio interpretativo che mi ero posta visto il dibattito
giurisprudenziale in materia: nel caso di mantenimento di figli nati fuori del
matrimonio, è ammessa l’applicazione diretta della disciplina prevista dall’art.
8 della Legge divorzio o è necessario richiedere l’intervento (anche eventualmente
preliminare) del Giudice.
Poiché non avevo trovato pronunce in
tale senso avevo avanzato la domanda
– ai sensi dell’art. 3 della L. 219/2012, di ordine di pagamento diretto al
datore di lavoro.
Il Collegio ha così disposto: “ritenuto che la richiesta di
versamento diretto al datore di lavoro sia inammissibile in quanto, in caso di
inadempimento, la parte potrà direttamente avvalersi della procedura
prevista dall’art. 8 l. n. 898/1970, richiamato dell’art. 3, l. n. 219/2012…[….]”.
L’uso, da parte del Collegio,
dell’avverbio “direttamente” è tale da dirimere ogni dubbio.
Come noto la soluzione non è
univoca; alcuni Tribunali considerano pacifico il ricorso alla procedura di cui
all’art. 8 Legge divorzio (Cfr. Tribunale di Catania 22 gennaio 1994), altri
(Cfr. Tribunale di Bari 25 marzo 2014) ritengono che spetti sempre al Giudice l’adozione
di strumenti di garanzia dei crediti in questione.
Il Tribunale di Roma, poi, fornisce
una terza diversa soluzione ritenendo che l’art. 3 L. 219/2012 configuri un
modello completamente nuovo, applicabile a garanzia degli assegni di
mantenimento dovuti per tutti i figli, indipendentemente dalla relazione tra i
genitori e quindi preveda: l’inadempimento dell’obbligato, il ricorso al
Giudice che può emettere l’ordine, l’azionabilità – una volta ottenuto l’ordine
giudiziale di distrazione, della procedura di cui all’art. 8 L. divorzio con
conseguente possibilità di azione diretta esecutiva nei confronti del terzo
inadempiente (cfr. Tribunale di Roma7 gennaio 2015).
La Corte di Appello di Milano, confermando
la giurisprudenza del Tribunale ordinario, con provvedimento del 20 marzo 2018,
ha sancito che la procedura di cui all’art. 156 c.c. debba trovare applicazione
solamente nel caso di separazione di genitori coniugati mentre nel caso di
figli di genitori non coniugati si applichi l’art. 3 L. 219/2012 nel senso di ritenere ammissibile
il ricorso immediato alla procedura di cui all’art. 8 L. divorzio con la
conseguenza che, nel caso di inadempimento al pagamento dell’assegno di
mantenimento in favore della prole, il genitore non obbligato non deve
rivolgersi al giudice ma ha la facoltà di rivolgersi direttamente al terzo dopo
la costituzione in mora del genitore onerato, chiedendo il versamento dell’assegno
e dandone contestualmente notizia all’inadempiente.
Ove poi il terzo non adempia a sua
volta, l’interessato ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il
recupero del dovuto.
La procedura da seguire sarà
dunque questa: messa in mora del debitore, notifica del titolo esecutivo al
terzo con raccomandata, comunicazione al debitore dell’avvenuta notifica al
terzo con invito a provvedere direttamente.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Correlati