Per scrivere questo articolo ho preso le mosse dalla domanda di un conoscente, pittore per diletto, che mi ha chiesto se fosse tenuto o meno ad iscriversi alla SIAE per certificare l’autenticità dei propri quadri.
Per rispondere a questa domanda ho analizzato la normativa in materia di opere d’arte, contraffazione e adempimenti fiscali.
La legge del 1062/1971: “Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d’arte”. All’art. 1 prevede quanto segue: “L’esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l’art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L’iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d’arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l’esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma. L’autorizzazione all’esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell’art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata”.
Art. 2. “Chiunque esercita una delle attività previste all’art. 1 deve porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione. All’atto della vendita il titolare dell’impresa o l’organizzatore dell’esposizione è tenuto a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma”.
Essa va integrata con quanto prevede Il Codice dei beni culturali: “Decreto legislativo, testo coordinato 22/01/2004 n° 42, G.U. 24/02/2004”, che all’art. 63 così dispone:
“Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti“.
- L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come “Allegato A”. (1)
- Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all’ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l’attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all’ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. (4) (5)
- Il soprintendente verifica l’adempimento dell’obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. (2)
- Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall’acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all’articolo 13. (3)
- Il soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante.
(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. oo), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. oo), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall’art. 16, comma 1-sexies, lett. c), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. oo), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 175, lett. f), L. 4 agosto 2017, n. 124.
(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 15 maggio 2009, n. 95.
Lo stesso Codice all’art. 64 (Attestati di autenticità e di provenienza) stabilisce quanto segue:
- Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. pp), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.”
L’Allegato A ciato sopra dispone:
(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3) (2)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di settanta anni.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.
(1) Aventi più di settanta anni e non appartenenti all’autore.
(2) Allegato modificato dall’art. 2-decies, comma 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2005, n. 109; successivamente il predetto art. 2-decies è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Infine, il presente allegato è stato così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dall’art. 1, comma 10, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 e dall’ art. 1, comma 175, lett. l), L. 4 agosto 2017, n. 124.
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Alla luce della normativa sopra riportata si può sostenere quindi che:
- Certificare autenticità e provenienza è un obbligo, ma non vi è obbligo di iscriversi alla SIAE.
- Non vi è nemmeno obbligo di aprire partita iva se la prestazione di vendita può definirsi OCCASIONALE (SONO TALI QUELLE CHE COMPORTANO UN REDDITO ANNUO INFERIORE AI 5.000 EURO).
- Il testo unico delle Imposte sui redditi prevede: ART. 5: “Esercizio di arti e professioni: Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.
Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ((nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,)) rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonchè le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. (20) (41) (57a).
La Legge 14 febbraio 2003, n. 3 chiarisce cosa si intenda per lavoro occasionale:
Art. 4. – Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite
- Il Governo è delegato ad adottare … uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina … delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale….
- c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
- differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;
Per concludere: non si ha obbligo di apertura della partita IVA se l’attività di vendita delle tue opere è un lavoro occasionale per il quale non sono superati compensi annuali percepiti per euro 5.000 oppure ha una durata, in un anno solare, inferiore a 30 giorni.
Si deve, invece, rilasciare un documento che attesti la cessione del bene ed il corrispettivo incassato per poi presentare tale documento in sede di denuncia dei redditi.
Per fare ciò è sufficiente acquistare un blocco ricevute con numeri progressivi da compilare ad ogni vendita specificando i dati del venditore (incluso il codice fiscale), il tipo di bene venduto (ad esempio “acrilico su tela 50×60 – titolo dell’opera”) ed il prezzo. Oppure si fanno le ricevute a computer col programma excel. Valgono nello stesso modo. Di ognina però si fanno due copie: una si consegna al cliente, l’atra si tiene in contabilità.
In ogni caso è sempre meglio sentire il parere del commercialista, in aggiunta al mio.
Nel caso il cliente richieda fattura bisogna indicare i dati fiscali del richiedente (ragione sociale, indirizzo legale e partita IVA).
Chi ha già un “lavoro abituale” presenta già ogni anno la denuncia dei redditi nella quale dovrà aggiungere anche i guadagni provenienti dalla sua nuova attività occasionale.